Farsi passare per naturopata vale una condanna

L’attività di naturopata può essere legittimamente esercitata solo da chi possiede i titoli necessari oppure si limita a pratiche non riservate alla professione medica

Colpevole di esercizio abusivo della professione chi si fa passare per naturopata. Per i giudici (sentenza 34042 del 9 settembre 2024 della Cassazione) non ci sono dubbi: si può parlare di falso medico anche se ci si trova di fronte a pratiche di medicina alternativa come la naturopatia esercitate illegittimamente e inducendo nei pazienti il convincimento della propria qualifica professionale e della validità terapeutica dei trattamenti praticati. In sostanza, l’attività di naturopata può essere legittimamente esercitata solo da chi possiede i titoli necessari oppure si limita a pratiche non riservate alla professione medica. Sacrosanta, quindi, alla chiusura della delicata vicenda presa in esame dai giudici, la condanna di una donna che si è resa colpevole di esercizio abusivo della professione di naturopata-massoterapeuta e di medico legale, truffando i genitori di un bambino di 2 anni, gravemente disabile, ai quali aveva fatto credere di essere un medico specializzato e di poter ottenere il recupero completo del figlio confutando addirittura le diagnosi dell’ospedale ‘Bambino Gesù’ di Roma. Nello specifico, si è appurato che la donna ha svolto abusivamente l’attività medica oltre quella di massoterapeuta e di naturopata, effettuando visite, sia domicilio che nel suo studio, sulle persone, eseguendo diagnosi, visionando gli esiti di accertamenti diagnostici, prescrivendo ed effettuando terapie riabilitative anche quotidiane, indicando rimedi naturali tipici della naturopatia, operando trazioni, manipolazioni e manovre con le mani e persino rappresentandone le capacità curative rispetto a persone affette da gravissime patologie, rilasciando certificazioni, redigendo relazioni in cui menzionava gli esiti della propria attività definita riabilitativa. Tirando le somme, non vi è dubbio che l’attività svolta dalla donna, priva di laurea e di qualsiasi altro titolo professionale, debba qualificarsi come attività medica vera e propria, oltre che di massoterapia.

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