Finestra con inferriate: “luce” o “veduta”?

Per distinguere se un'apertura in un muro debba essere classificata come luce o veduta, è necessario determinare se permette l'inspectio (ovvero la visuale diretta e diagonale attraverso di essa) e la prospectio (ossia la capacità di sporgersi e osservare in tutte le direzioni). Nel caso in cui un'apertura consenta sia l'inspectio che la prospectio, sarà considerata come "veduta"; al contrario, se un'apertura non consente queste operazioni, sarà definita come "luce".

Finestra con inferriate: “luce” o “veduta”?

I proprietari di un immobile hanno presentato ricorso contro i loro vicini al fine di regolarizzare due aperture presenti su un muro confinante. Gli attori consideravano queste aperture come luci secondo l'articolo 901 del codice civile, che richiede specifiche misure di sicurezza per garantire la protezione del vicino e il rispetto delle altezze stabilite.

I convenuti contestavano questa qualificazione, affermando che le aperture fungevano anche da vedute, consentendo la visione oltre che l'accesso a luce e aria. Secondo l'articolo 902 del codice civile, un'apertura che non presenta i caratteri di veduta o prospetto è considerata come luce anche se non rispetta i requisiti di sicurezza dell'articolo 901. Al contrario, un'apertura con tali caratteristiche può essere considerata come una veduta. I convenuti, inoltre, sostenevano di aver acquisito il diritto di servitù tramite usucapione ventennale delle vedute in questione.

Sia il giudice di primo grado che quello di appello rifiutarono la richiesta degli attori, confermando il diritto dei convenuti di mantenere le aperture, avendo essi acquisito il diritto di servitù per usucapione.

Non soddisfatti della sentenza di appello, gli attori presentarono ricorso alla Corte di Cassazione. L'istanza di ricorso si concentrava sull'errata valutazione delle aperture come luci anziché come vedute. La Cassazione, nel rivedere il caso, stabilì che le aperture dovevano essere considerate come luci in quanto non consentivano la visione nel fondo del vicino, nonostante fossero munite di inferriate.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d'Appello per una revisione in base ai principi sopra citati (Cas. n. 29752 del 19 novembre 2024).

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