Fondazioni liriche: illegittimo mandare in pensione i 70enni
La Consulta ha dichiarato illegittima la disposizione del decreto-legge n. 51 del 2023, che prevede l’immediata cessazione dagli incarichi in corso per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano compiuto il settantesimo anno di età

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 25 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 87. Tale disposizione prevede la cessazione anticipata dalla carica, a partire dal 1° giugno 2023, per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano compiuto 70 anni, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.
Il Tribunale di Napoli, in riferimento alla vicenda del Teatro San Carlo, ha considerato questa normativa lesiva dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità, manifestando l'assenza dei requisiti previsti dalla Costituzione per l'impiego del decreto-legge.
La Corte ha accolto l'obiezione legata all'articolo 77 della Costituzione, sottolineando che il ricorso al decreto d'urgenza, pur essendo una scelta politica del Governo, è vincolato da specifici limiti e regole che salvaguardano la democrazia parlamentare e le minoranze politiche.
È emerso inoltre che l'omogeneità dei provvedimenti rappresenta un indicatore chiave della validità di un'azione governativa: tali limiti sono essenziali per mantenere l'equilibrio fondamentale del governo e per scoraggiare un approccio legislativo caotico che potrebbe compromettere la certezza del diritto e il progresso economico.
Il provvedimento che impone la cessazione immediata dall'incarico il 1° giugno 2023 non risulta correlato all'obiettivo di migliorare l'efficienza delle fondazioni lirico-sinfoniche come descritto nel decreto-legge: la disposizione censurata denota una mancanza di coerenza rispetto al titolo del provvedimento e agli altri articoli del decreto.
In conclusione, la specifica disposizione incriminata non rispetta l'esigenza di risposte tempestive a situazioni che richiedono una regolamentazione immediata, requisito essenziale per la legittimità dei decreti-legge nel contesto costituzionale delle fonti normative (Corte Cost., sentenza n. 146 del 25 luglio 2024).