GDPR e videosorveglianza
Con l'introduzione del GDPR, il proprietario del sistema di videosorveglianza deve decidere per quanto tempo conservare le registrazioni delle telecamere. Questa decisione può essere presa anche prendendo in considerazione il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza 19550/2024, ha rilevato che l'applicazione pratica di questo provvedimento è diventata meno rilevante a causa di un errore normativo relativo all'art. 154 del codice privacy. Prima dell'entrata in vigore del Regolamento europeo, un gestore è stato sanzionato per aver conservato le immagini catturate per più di sette giorni in contrasto con quanto stabilito nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010. L'interessato ha contestato con successo la sanzione al tribunale, poiché è stato identificato un errore normativo nel riferimento all'art. 154 del codice privacy nel provvedimento generale.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha presentato obiezioni ma senza successo. Il Tribunale ha evidenziato che l'art. 154 del codice privacy riguarda un soggetto specifico e prevede la necessità di completare un'indagine prima di imporre sanzioni, non rivolgendosi a tutti indiscriminatamente.
La Corte di Cassazione ha quindi commesso un errore formale nell'applicare il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010 in base all'art. 154 del codice privacy. Infatti, con l'entrata in vigore del GDPR, l'importanza dei provvedimenti generali precedenti è stata notevolmente ridotta.