I condomini possono installare inferriate alle finestre quando non causano mutamento dello stile architettonico
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5573 pubblicata il 6 novembre 2024, ha stabilito che è legittima la collocazione di inferriate alle finestre di un alloggio quando si inserisce nella facciata condominiale senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche.

La nuda proprietaria e l’usufruttuaria hanno deciso di installare inferriate alle finestre e porte-finestre del loro alloggio per sentirsi più al sicuro. Nonostante le grate fossero in linea con lo stile dell'edificio, l'assemblea condominiale ha deciso che dovevano essere rimosse e posizionate internamente. Le proprietarie invocavano il diritto di servirsi della cosa comune e chiedevano che venisse accertata l'invalidità della delibera.
Il condominio invece, ha evidenziato che il regolamento vieta opere che alterino l'aspetto estetico dell'edificio e ha sottolineato che le grate compromettevano l'aspetto architettonico.
La delibera è stata giudicata invalida poiché limitava il diritto delle proprietarie di usufruire della cosa comune. Le proprietarie hanno difeso il loro diritto di utilizzare la proprietà comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri condomini di farne uso. Hanno inoltre affermato che il regolamento non vieta l'installazione di grate alle finestre e che quelle installate non modificano l'aspetto dell'edificio.
Il condominio ha richiamato le norme del regolamento tese a preservare l'uniformità estetica. Tuttavia, esso non vieta specificamente l'installazione di grate o inferriate. Le disposizioni richiamate dal condominio vietano infatti, interventi che compromettono l'uniformità estetica, seguendo l'articolo 1120 del Codice civile.
Il giudice ha esaminato se le grate installate alterassero l'aspetto architettonico dell'edificio. Dopo aver osservato che le grate si integravano alle finestre senza modificarle, non creavano volumi aggiuntivi e non contrastavano con lo stile dell'edificio, ha concluso che non alteravano il decoro architettonico.
Pertanto, ha dichiarato la nullità della delibera che imponeva la rimozione delle grate, poiché violava i diritti dei condomini sulla cosa comune e richiedeva un intervento su una proprietà esclusiva.