I pregiudizi riscontrati dagli altri condòmini non ostacolano l'approvazione dell'ascensore chiesto dal condomino disabile
Un modesto disagio visuale dello 0,5% e un deprezzamento maggiore del 5% su un'altra unità immobiliare non risultano determinanti secondo la valutazione dei giudici

La vicenda in esame riguarda la controversia sorta durante un'assemblea di condominio, in particolare la richiesta di un condomino disabile che viveva nell'ultimo piano dell'edificio: quest’ultimo chiedeva l'autorizzazione per installare un ascensore al fine di migliorare la sua qualità di vita. La richiesta è stata respinta con una delibera condominiale che ha sollevato preoccupazioni su presunti danni agli altri appartamenti.
I giudici di merito e successivamente la Cassazione hanno stabilito che la delibera contraria era illegittima, supportando il diritto del condomino disabile di avere l'ascensore installato. I Giudici hanno respinto le obiezioni mosse da alcuni condòmini riguardo all'impatto dell'ascensore sugli altri appartamenti, notando che il presunto danno era minimo. L'ascensore non avrebbe infatti diminuito significativamente il valore o l'utilità degli appartamenti, con un modesto disagio visuale e un deprezzamento del 5% sulla base di valutazioni giuridiche specifiche. Il progetto di ascensore è stato considerato una realizzazione necessaria e un'espressione del diritto fondamentale del condomino disabile, tenendo conto del principio di solidarietà condominiale e dei lievi impatti sulla proprietà altrui.
Di conseguenza, è stata data l'autorizzazione per la realizzazione dell'ascensore, poiché il danno previsto agli altri condòmini è stato considerato insignificante. Il progetto è stato approvato sulla base dell'irrisorietà dei pregiudizi subiti, garantendo così al condomino disabile la possibilità di migliorare la sua qualità di vita senza ledere in maniera significativa i diritti o le proprietà degli altri condomini (Cass. n. 21840 del 2 agosto 2024).