Il certificato di matrimonio non basta allo straniero per rimanere in Italia

Espulsione confermata, poiché il documento non basta, da solo, a provare l’esistenza di una relazione familiare solida da tutelare

Il certificato di matrimonio non basta allo straniero per rimanere in Italia

Il certificato di matrimonio, relativo alle nozze con una donna regolarmente soggiornante in Italia, non basta per consentire allo straniero di rimanere in Italia. Confermata l’espulsione di un cittadino georgiano. Insufficiente la documentazione da lui presentata, poiché, precisano i giudici, il certificato di matrimonio non può provare, di per sé, l’esistenza di una relazione familiare da tutelare. Alla fine di agosto del 2022 arrivano per lo straniero, originario della Georgia, il provvedimento di espulsione, emesso dalla Prefettura, e il conseguenziale provvedimento di allontanamento dall’Italia, emesso dalla Questura. Tutto regolare, secondo il Giudice di pace, il quale precisa, in particolare, che il matrimonio con una donna che vive regolarmente in Italia può sì conferire allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, ma a patto che sussista l’effettiva convivenza, la cui prova è a carico dello stesso straniero, non essendo la convivenza presumibile in base al mero vincolo coniugale. Così vengono respinte le rimostranze dello straniero per una presunta mancata tutela della sua vita privata e familiare in Italia. Col ricorso in Cassazione, però, l’avvocato che rappresenta lo straniero rigioca la carta del matrimonio del suo cliente. Su questo fronte, difatti, il legale precisa che l’uomo è arrivato dalla Georgia proprio per raggiungere sua moglie, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, e per stabilire lo svolgimento della propria vita privata e familiare in Italia. Impossibile, quindi, sempre secondo il legale ignorare la tutela riservata alla vita familiare, e in questa ottica egli cataloga come erroneo il ragionamento seguito dal Giudice di pace, che ha enfatizzato la mancata prova della convivenza, poiché, spiega, è sufficiente provare l’avvenuto matrimonio con la produzione del certificato, come in realtà fatto dallo straniero. Per chiudere la linea difensiva, il legale richiama nuovamente la documentazione che attesta il rapporto coniugale evidenziato dallo straniero e sostiene che il certificato di matrimonio è atto valido ad attestare l’avvenuto matrimonio, e, quindi, l’esistenza di una famiglia che va sempre e comunque tutelata, a meno che vi siano interessi superiori a tutela dello Stato. Questi ragionamenti non convincono affatto i giudici di Cassazione, i quali ribattono ricordando che i legami familiari vanno tutelati in quanto effettivi e precisando che il certificato di avvenuto matrimonio non consente, di per sé, di presumere la convivenza né l’effettività della relazione familiare. E in questa ottica i magistrati pongono in rilievo un dettaglio fondamentale: lo straniero non solo non ha provato la convivenza, o un serio progetto di riunione familiare, ma non l’ha neppure allegata, né ha offerto altri elementi dai quali ritenere che la relazione sia effettiva ed attuale, mentre si è limitato ad affermare di avere allegato il certificato di matrimonio, il che prova il matrimonio inteso come atto, e come fatto storico, ma non il matrimonio inteso come rapporto, nelle sue connotazioni attuali, ed è quest’ultimo ad essere tutelato, come da Convenzione europea dei diritti umani. In sostanza, l’elemento essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme affinché possano svilupparsi normalmente rapporti familiari e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia. Il concetto di famiglia riguarda in primo luogo le relazioni basate sul matrimonio ed anche le relazioni di fatto pur non assistite da matrimonio, ma non i matrimoni fittizi. Difatti, il matrimonio è connotato dalla comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi. Se manca tale comunione, il vincolo può essere sciolto, e comunque esso è privo di quella effettività relazionale che costituisce il legame familiare tutelato anche dal Testo unico

sull’immigrazione.

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