Il consumatore può recuperare una parte della commissione relativa alla concessione del credito
Fondamentale però che egli non sia stato informato che la commissione non dipende dalla durata del contratto

Rimborso anticipato di un credito immobiliare: il consumatore può recuperare una parte della commissione relativa alla concessione del credito, se non è stato informato che essa non dipende dalla durata del contratto. E questa ottica va applicata anche qualora il consumatore abbia pagato tale commissione una tantum al momento della conclusione del contratto di credito. Questi i chiarimenti forniti dai giudici comunitari (sentenza del 17 ottobre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso sollevato da una consumatrice in Polonia. Chiari i punti salienti della vicenda. La donna ha sottoscritto un credito ipotecario della durata di trecentosessanta mesi. Al momento della conclusione del contratto di credito, ella ha pagato una commissione che, connessa alla concessione del mutuo, era compresa nel costo totale del mutuo stesso. Successivamente, cioè diciannove mesi più tardi, ella ha rimborsato l’intero credito e ha chiesto alla banca di rimborsarle la parte della commissione in questione corrispondente alla durata residua del contratto, ossia 341 mesi. La banca ha però risposto picche, e la donna ha scelto di adire le vie legali, ribadendo la legittimità, a suo dire, della propria richiesta. Il giudice polacco, nutrendo dubbi sull’interpretazione della direttiva europea sui contratti di credito immobiliare sottoscritti dai consumatori, ha chiesto, in sostanza, ai giudici comunitari se, in caso di rimborso anticipato di un credito ipotecario, la commissione connessa alla concessione di tale credito debba essere parzialmente rimborsata, anche tenendo presente che la banca non ha indicato alla consumatrice se i costi in questione fossero oggettivamente connessi alla durata del contratto di credito. In aggiunta, il giudice polacco ha anche chiesto lumi in merito al metodo di calcolo della somma da restituire alla consumatrice. In premessa, i giudici comunitari ricordano che il creditore di un credito immobiliare deve fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere, se ricorrente o meno. In assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione. Ebbene, nel contenzioso specifico, non risulta che la banca abbia fornito alla consumatrice tali informazioni per quanto riguarda la commissione controversa. In una situazione del genere, il giudice nazionale deve constatare che anche tale commissione è coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, spiegano i giudici comunitari, anche perché il consumatore non può essere penalizzato dalla mancanza di informazioni che il creditore è obbligato a fornirgli. Inoltre, il fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto non significa necessariamente che tale costo sia indipendente dalla durata del contratto e, pertanto, che non possa essere restituito parzialmente. Per chiudere il cerchio, bisogna tener presente, concludono i giudici comunitari, che il diritto dell’Unione Europa non impone un metodo di calcolo specifico per determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito, e quindi spetta al giudice nazionale pronunciarsi su questo punto, utilizzando un metodo che garantisca un’elevata protezione dei consumatori.