Il cortile destinato a parcheggio non comporta la perdita del requisito della condominialità

La sottrazione dell’area cortilizia non muta le caratteristiche proprie di uno spazio la cui funzione essenziale è quella di fornire aria e luce agli edifici condominiali prospicienti.

Il cortile destinato a parcheggio non comporta la perdita del requisito della condominialità

Gli attori avevano chiesto al giudice di stabilire chi fosse il proprietario dell'area nel cortile utilizzata come parcheggio pubblico a pagamento, gestita illegalmente da una società, e quindi, la sua occupazione abusiva.

Il giudice di prima istanza ha stabilito che la proprietà del cortile apparteneva all'ente (INPS) e che il cortile era stato utilizzato come parcheggio pubblico fin dal 1971, quindi prima della costituzione del condominio con la vendita delle singole unità immobiliari. Tuttavia, la Corte d'Appello ha determinato che l'area del cortile faceva parte delle parti comuni del condominio.

L'Ente pubblico ha presentato ricorso per cassazione contro questa decisione sottolineando che, secondo la giurisprudenza consolidata dell'articolo 1117 del Codice Civile, la presunzione di comunione condominiale si applica anche quando un bene, per motivi strutturali o funzionali, non sembra destinato al servizio dell'edificio condominiale.

Inoltre, ha sottolineato che il trasferimento delle unità immobiliari ai nuovi proprietari era avvenuto tramite una procedura pubblica, che era fondamentale per interpretare il contratto.

Il giudice di prima istanza aveva negato la presunzione dell'articolo 1117 poiché il cortile era stato affittato a terzi per decenni prima della costituzione del condominio. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a escludere la natura comune dell'area poiché il suo scopo principale era fornire aria e luce agli edifici prospicienti.

Inoltre, la Corte d'Appello ha stabilito che l'area era uno spazio tra gli edifici destinato a fornire luce e aria, senza caratteristiche che potessero far sorgere dubbi sulla sua appartenenza comune.

Anche la Corte Suprema ha confermato che l'uso del cortile come parcheggio da parte dell'ente pubblico non era rilevante per la determinazione della sua natura comune, poiché non modificava le sue caratteristiche intrinseche.

Infine, riguardo all'interpretazione dei contratti privati stipulati dagli enti pubblici, si è sottolineato che la volontà delle parti deve essere desunta solo dal contenuto del contratto stesso, senza considerare le deliberazioni dei relativi organi. Pertanto, in assenza di una chiara indicazione nel titolo di proprietà, in caso di frazionamento di un edificio, si presume la comunione di parti destinate all'uso comune o per soddisfare le esigenze generali del condominio.

In conclusione, il ricorso presentato dall'Ente pubblico è stato respinto.

news più recenti

Mostra di più...