Il gioco delle “tre campanelle” non integra il reato di truffa
La Cassazione ha confermato la responsabilità dell'uomo che offriva il "gioco delle tre campanelle" in un'area di servizio in Abruzzo, classificandolo come gioco d'azzardo.

Un uomo proveniente dalla Campania è stato processato in Abruzzo per aver proposto il "Gioco delle tre campanelle" a dei passanti in un'area di servizio. L'uomo è stato condannato per esercizio di gioco d'azzardo sia in Tribunale che in Appello. Secondo i giudici, il suo comportamento pubblico di maneggiare campanelle per far scommettere denaro ai presenti costituisce gioco d'azzardo.
La difesa ha argomentato che il "gioco delle tre campanelle" non è un gioco d'azzardo aleatorio, ma basato sull'abilità del gestore o dello scommettitore, senza la necessità di inganni. Inoltre, l'uomo organizzava il gioco in modo occasionale, senza una struttura organizzativa complessa.
Tuttavia, i giudici ritengono che l'argomentazione difensiva sia fragile. Il "gioco dei tre campanelli" non costituisce truffa ma esercizio di gioco d'azzardo in quanto non comporta artifici o inganni. Si sottolinea che la condotta dell'uomo rientra nell'ambito del gioco d'azzardo, a condizione che non vi sia alcuna attività fraudolenta aggiuntiva.
Secondo la Corte Suprema, per avere un esercizio abusivo della pubblica scommessa su giochi di abilità, è necessaria una struttura organizzativa con mezzi e persone, anche se non stabile e complessa. La condotta dell'uomo, che dirigeva il gioco in luogo pubblico con un banchetto e attorno a un gruppo di persone, è stata considerata conforme al reato di gioco d'azzardo, non di truffa.
La Suprema Corte ha ribadito che condurre il gioco d'azzardo in luogo pubblico senza inganni costituisce gioco d'azzardo, poiché i partecipanti possono vincere in modo casuale, indipendentemente dall'abilità (Cas. n. 43873 del 2 dicembre 2024).