Il mutuo a tasso variabile deve essere dichiarato nullo per mancanza di chiarezza
La nullità di un contratto di mutuo può essere determinata dalla mancanza di specificità nel riferire i parametri esterni associati al tasso d'interesse variabile

La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto di mutuo diventa nullo a causa di indeterminatezza nel caso in cui il tasso di interesse variabile è collegato a parametri esterni non specificati. Questo significa che, se il contratto richiama le condizioni di un prestito straniero senza dettagli precisi, può creare dubbi per i mutuatari sui calcoli degli interessi, violando il principio di certezza stabilito dagli articoli 1346 e 1418 del codice civile.
Il caso, risalente al 2005, coinvolgeva i mutuatari che avevano portato in tribunale l'istituto di credito di Brindisi, contestando la clausola sugli interessi e chiedendo il rimborso degli importi pagati erroneamente.
L'accusa principale riguardava l'uso di un tasso di interesse legato a un prestito estero dell'istituto, senza dettagli sufficienti nel contratto di mutuo, che aveva impedito ai mutuatari di conoscere con precisione i tassi applicati.
Il Tribunale di Brindisi ha condannato la banca al rimborso di una somma superiore a 50.781,30 euro, oltre agli interessi legali fino al saldo. La Corte d'Appello di Lecce ha confermato questa decisione, ma la banca ha deciso di presentare ricorso in Cassazione.
Dopo un lungo processo, la Corte Suprema ha ratificato la decisione precedente, dichiarando la nullità del contratto, rifiutando il ricorso e obbligando la banca a pagare le spese legali ai ricorrenti.
La Cassazione ha sottolineato che il contratto era indeterminato poiché non permetteva ai mutuatari di comprendere adeguatamente a quale contratto straniero facessero riferimento per l'interesse interbancario Libor. Sebbene l'uso del Libor fosse legittimo, l'accordo conteneva solo un rinvio alle condizioni estere senza specificarne i dettagli, impedendo ai mutuatari di verificare le condizioni effettive del prestito: la determinabilità del tasso d'interesse, infatti, richiede chiarezza nel calcolo e, quando ci si riferisce a parametri esterni, questi dovrebbero essere accessibili e verificabili (Cas. n. 36026/2023).