Il patto di opzione “put” è legittimo e non vìola il divieto di patto leonino

È permesso stipulare un accordo negoziato tra soci di una società azionaria in cui uno si impegna a liberare l'altro dalle possibili conseguenze negative del conferimento in società attraverso un'opzione "put" entro un periodo definito e un obbligo corrispondente di acquistare la partecipazione sociale a un prezzo prestabilito, pari a quello dell'acquisto, con l'aggiunta di interessi sull'importo e il rimborso dei versamenti effettuati durante l'attesa per conto della società.

Il patto di opzione “put” è legittimo e non vìola il divieto di patto leonino

Con l'ordinanza n. 27283/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che è lecito e degno di protezione l'accordo negoziato tra i soci di una società azionaria in cui uno si impegna a liberare l'altro dalle possibili conseguenze negative del conferimento in società, attraverso la concessione del diritto di vendita ("put") entro un periodo specificato e l'obbligo corrispondente di acquistare la partecipazione sociale a un prezzo predeterminato, uguale a quello di acquisto, con l'aggiunta di interessi sull'importo e il rimborso dei versamenti effettuati durante il periodo di attesa per conto della società.

Il caso trattato riguarda un accordo privato di scambio di azioni entro il quale un socio avrebbe avuto la possibilità di acquistare azioni scambiate al prezzo stabilito nel contratto, proteggendosi così dalle fluttuazioni di mercato.

La Corte d'appello aveva precedentemente deciso che lo scambio non violava la clausola leonina, classificando l'accordo come un'opzione put valida e meritevole di protezione, poiché garantiva agli altri soci un risarcimento nel caso in cui il valore delle azioni, al momento della quotazione in borsa, fosse inferiore a un valore fissato.

La Cassazione, al momento della sua decisione, ha chiarito che un "patto parasociale" è un accordo contrattuale tra diversi soggetti (generalmente due o più soci, ma anche tra soci e terzi) mirato a regolare i comportamenti futuri durante la vita della società o in relazione all'esercizio di alcuni diritti derivanti dalle partecipazioni.

Il patto parasociale si distingue dal contratto societario e dallo statuto della società perché rappresenta un accordo attraverso il quale i soci impostano un regime complementare a quello stabilito nell'atto costitutivo e poi nello statuto per proteggere meglio i propri interessi.

Una caratteristica chiave del patto parasociale è che l'assetto obbligatorio concordato mira a uno dei due elementi previsti dall'art. 2341-bis c.c., ossia la stabilizzazione della proprietà o della governance della società.

In questo contesto, un patto di opzione "put", in cui l'acquirente ottiene il diritto, ma non l'obbligo, di vendere un bene a un prezzo, può essere classificato come parte dei patti parasociali se il suo obiettivo finale è stabilizzare il possesso di uno dei contraenti nel capitale societario.

La Suprema Corte ha confermato che un patto parasociale che, attraverso un'opzione put, assicura ai soci una remunerazione predeterminata per la loro partecipazione è valido e meritevole di tutela. Tale clausola non garantisce solo una redditività costante, ma rappresenta un'assicurazione eventuale che fa parte di uno scambio, grazie al quale il socio ha ottenuto azioni di un'altra società in cambio di quelle scambiate.

Riguardo all'obiezione sulla violazione del divieto di patto leonino, la Cassazione ha sottolineato, poi, che non violano tale divieto quelle clausole che stabiliscono partecipazioni agli utili o alle perdite non proporzionate al valore delle quote, perché il patto leonino richiede l'esclusione totale e costante del socio dai rischi o dagli utili dell'impresa.

Infine, i Giudici hanno evidenziato che il patto rientra in una più ampia operazione di scambio. Il giudizio sulla meritevolezza del patto deve considerare non solo il tipo di operazione, ma anche il suo legame inscindibile con gli interessi identificati nel contratto di scambio, poiché il ricorrente, pur confermando l'opzione, ha acquisito il possesso delle azioni trasferite in cambio. La Corte ha, dunque, respinto il ricorso, escludendo una violazione del divieto di patto leonino.

news più recenti

Mostra di più...