Il verbale di contestazione del Garante Privacy nel regime transitorio equivale a titolo esecutivo?

Il d.lgs. n. 108/2018 ha introdotto un meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori relativi alla violazione del Codice Privacy, tale per cui, nei casi di loro mancata definizione e di omessa presentazione di nuove memorie, il titolo si trasforma nel verbale di contestazione, purché presenti tutti gli elementi necessari per identificare la specifica pretesa sanzionatoria

Il verbale di contestazione del Garante Privacy nel regime transitorio equivale a titolo esecutivo?

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in analisi, ha chiarito che l'art. 18 del d.lgs. n. 108/2018 prevede una risoluzione semplificata dei procedimenti sanzionatori per violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali ancora in corso all'entrata in vigore della citata normativa. Questo significa che in caso di mancata chiusura dei procedimenti e di assenza di nuove memorie difensive, il verbale di contestazione diventa il titolo esecutivo.

Nello specifico, il Tribunale di Massa, investito da una società del luogo dell'impugnazione di una cartella esattoriale a seguito di sanzioni erogate dal Garante Privacy nel regime transitorio, aveva accolto l'opposizione annullando la cartella di pagamento sulla scorta di una propria interpretazione della suddetta norma.

A questo punto, il Garante Privacy ricorreva in Cassazione, sottolineando l’errata interpretazione del regime transitorio disposto dall'art. 18 d.lgs.101/2018.

Dopo un’attenta analisi, i Giudici hanno stabilito che la società era incappata nella disciplina del regime transitorio per cui aveva la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta entro novanta giorni oppure produrre nuove memorie, costringendo il Garante ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione di pagamento. La parte resistente non ha fatto né l'una né l'altra cosa, portando a trasformare i verbali di contestazione in titoli esecutivi che, una volta trasmessi, non necessitavano di ulteriori notifiche.

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