Illegittima l’assegnazione esclusiva del posto auto
Senza rotazione si determina, secondo i giudici, una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condòmini hanno diritto di esercitare sul bene comune.

Rotazione unica strada percorribile per la gestione dei posti macchina all’interno di un’area condominiale. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza del 2 settembre 2024 del Tribunale di Roma), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto nella gestione di un palazzo della Capitale. Per i giudici il principio indiscutibile da applicare è quello secondo cui l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di ‘posti macchina’ all’interno di un’area condominiale è illegittima, in quanto determina una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condòmini hanno diritto di esercitare sul bene comune. Detto in parole povere, l’assegnazione esclusiva di un posto auto in condominio è lesiva, di per sé, di un uso paritario del bene, uso che va apprezzato sulla scorta di un’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio. Come noto, l’assemblea condominiale ha il potere organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, con il limite, però, di non violare i diritti dei condòmini di godere e disporre delle stesse cose comuni. E in questa ottica può essere decisa la rotazione dei posteggi, soluzione che non impedisce il godimento individuale di un bene comune, ma evita che, attraverso un uso più intenso da parte dei singoli condòmini, venga meno per gli altri condòmini la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni senza subire alcuna interferenza esterna. Allo stesso tempo, però, bisogna tenere conto che la regolamentazione dell’uso di uno spazio comune, in assenza dell’unanimità dei condòmini, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condòmini , come stabilito dal Codice Civile, principio che impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri. Illegittima, di conseguenza, anche la decisione assembleare che prevede l’attribuzione del posto auto in base al valore millesimale di ciascuna unità immobiliare. Infine, è illegittima pure la delibera condominiale che dispone l’assegnazione individuale dei posti auto di un’area condominiale a favore dei soli proprietari di immobili ad uso abitativo, escludendo dal godimento del bene i proprietari di locali commerciali.