La Cassazione sull’indennizzo aggiuntivo per i danni da vaccini obbligatori
La Suprema Corte, in merito all'indennizzo supplementare per danni da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie, ha stabilito che il momento in cui si riceve l'indennizzo base secondo l'art. 2 della legge n. 210 del 1992 determina la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo

La Suprema Corte si è trovata a esaminare la richiesta di risarcimento aggiuntivo per i danni subiti da complicanze irreversibili provocate da vaccinazioni obbligatorie. Il Ministero della Salute, condannato a pagare questo indennizzo, ha presentato ricorso in Cassazione.
Uno dei punti chiave del ricorso riguardava il modo in cui la Corte di secondo grado aveva applicato retroattivamente l'indennizzo introdotto dalla legge del 2005. I Giudici hanno chiarito che l'indennizzo aggiuntivo deve decorrere dalla data di entrata in vigore della legge del 2005 per coloro che avevano già diritto all'indennizzo base a quel momento; per chi ha ottenuto il diritto all'indennizzo più tardi, la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo coincide con quella dell'indennizzo base.
La Suprema Corte ha sottolineato che il passare del tempo può diventare un elemento determinante in situazioni diverse, dove correttivi mirati possono tenere conto delle circostanze passate. Non c'è alcun obbligo costituzionale di estendere retroattivamente, in modo indiscriminato, una regolamentazione più favorevole che è diventata effettiva successivamente.
Pertanto, la Corte ha stabilito che i limiti dell'articolo 3 della Costituzione non sono stati violati, e le decisioni del legislatore riguardanti il tempismo di una legge innovativa non sono criticabili per incompatibilità con i principi costituzionali.
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha rimandato la causa ai giudici di secondo grado, con l'indicazione di applicare il principio secondo cui l'indennizzo aggiuntivo definito dalla legge del 2005 deve essere riconosciuto dalla data in cui tale legge è entrata in vigore a coloro che, in quel momento, erano già beneficiari dell'indennizzo base, come previsto dal decreto del Ministro della Salute del 2006 (Cas. n. 30256 del 25 novembre 2024).