La collocazione di un minore presso il padre non preclude l'efficacia e la validità del titolo esecutivo in materia di famiglia
Il Tribunale di Civitavecchia ha confermato l'efficacia del titolo esecutivo in materia di famiglia, nonostante i cambiamenti intervenuti e ha chiarito che i fatti sopravvenuti devono essere trattati solo tramite la procedura di revisione dedicata al giudice della separazione

Nel caso in esame, è stata posta la questione se i fatti sopravvenuti possano rilevare attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento delle figlie.
Tizio si opponeva al precetto basato sulla sentenza di omologazione della separazione consensuale per il pagamento degli arretrati relativi al contributo di mantenimento delle figlie. Egli contestava l'addebito dell'importo richiesto poiché, in realtà, era stato nominato come il genitore affidatario delle figlie dal febbraio 2017 al marzo 2022. Inoltre, egli aveva iniziato a versare il contributo di mantenimento per la figlia minore a partire da marzo 2022 e sottolineava che la figlia maggiore era diventata economicamente indipendente nel 2017.
La convenuta resisteva affermando che il credito richiesto si basava su un titolo esecutivo, la sentenza di omologazione dei termini di separazione che non era stata modificata come previsto dall'art. 710 c.p.c.
Le circostanze sollevate dal ricorrente non influivano sul titolo esecutivo né riguardo alla custodia delle figlie, né rispetto al presunto credito derivante dai pagamenti di spese condominiali e bollette effettuati dall'intimato, né per quanto riguarda la presunta indipendenza economica della figlia maggiore.
Il giudice ha, dunque, chiarito che il cambiamento intervenuto, cioè la custodia della minore presso il padre, non rendeva il titolo esecutivo in materia di famiglia inefficace in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, c.d. «rebus sic stantibus».
I fatti successivi, come l'indipendenza economica recentemente affermata da una delle due figlie, potevano essere considerati solo attraverso la procedura speciale di revisione del provvedimento relativo al contributo di mantenimento delle figlie, riservata al giudice della separazione o del divorzio, volta a tutelare l'interesse pubblico superiore legato alla risoluzione delle crisi familiari, un elemento rilevante per l'ordine pubblico.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di opposizione legato alle circostanze sopraggiunte dopo l'emissione del titolo esecutivo in materia di separazione.