La nomina dell’amministratore revocato è preclusa soltanto per il mandato immediatamente successivo

L'articolo 1129 c.c., comma 13, stabilisce che, in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato: tale preclusione è valida soltanto per l'esercizio successivo, non potendo trasformarsi, per l'assemblea, in una privazione perpetua della libertà decisionale e, per l'amministratore in una sanzione a tempo indeterminato, in violazione del principio di proporzionalità.

La nomina dell’amministratore revocato è preclusa soltanto per il mandato immediatamente successivo

L'amministratore di un condominio può essere destituito prima della scadenza del suo incarico senza la necessità di specificare le ragioni della revoca. La fiducia reciproca tra i condomini e l'amministratore è alla base del rapporto, e se questa viene meno, non c'è motivo per cui quest’ultimo debba continuare a ricoprire il ruolo. 

L’art. 1129 c.c., comma 13, stabilisce che, in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominarlo nuovamente: bisogna eleggere un nuovo amministratore.  

E se l'assemblea, in una riunione immediatamente successiva al decreto di rimozione, nomina l'amministratore revocato? In merito al problema si è recentemente pronunciato il Tribunale di Civitavecchia.  Il caso giudiziario discusso riguardava un amministratore che, nonostante fosse stato appunto, revocato, ha continuato ad esercitare illegittimamente il suo ruolo. Durante un'assemblea, veniva confermato il suo mandato e, con successiva delibera, veniva ratificata la nomina di amministratore, approvando il preventivo per assumere la carica. Due condomini, quindi, impugnavano le due delibere. 

Il Tribunale adito ha ritenuto illegittime le delibere impugnate: l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato, anche se tale preclusione è valida soltanto per l’esercizio successivo non potendo trasformarsi, per l'assemblea, in una privazione perpetua della libertà decisionale e, per l'amministratore in una sanzione a tempo indeterminato, in violazione del principio di proporzionalità laddove non si tenga conto degli specifici motivi che abbiano condotto alla revoca. 

Il divieto di nomina posto dal riformato art. 1129 c.c., comma 13, funziona, in realtà, nei confronti dell'assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l'amministratore rimosso dal tribunale (e ciò pure se siano venute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca).

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