Le obbligazioni propter rem non possono essere liberamente costituite da soggetti privati

La Cassazione ha stabilito che l'immobile precedentemente utilizzato come abitazione del portiere può tornare nella disponibilità di un terzo dopo lo sfratto, senza che la destinazione iniziale (per il portiere) sia considerata come perpetua

Le obbligazioni propter rem non possono essere liberamente costituite da soggetti privati

La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta eseguito lo sfratto, l'immobile precedentemente utilizzato come abitazione del portiere può tornare nella disponibilità di un terzo che lo ha acquisito tramite aggiudicazione, senza che la destinazione iniziale (per il portiere) sia considerata come perpetua.

Nel dettaglio della vicenda, un individuo ha richiesto lo sfratto di un condominio, per fine del contratto di locazione, riguardante un immobile da lui acquisito all'asta, precedentemente adibito come casa del portiere all'interno dell'edificio condominiale. Il contratto di locazione iniziale era stato stipulato con il costruttore originario, come specificato nel regolamento di condominio. Questa destinazione non era mai stata modificata dal condominio, e il caso non poteva essere trattato come una questione di locazione, dato l'esistenza di un vincolo reale legato alla destinazione.

L'orientamento seguito nella sentenza impugnata, che si basava principalmente sulla destinazione perpetua come abitazione del portiere, è stato superato da un più recente indirizzo di legittimità, consolidatosi nella seconda sezione della Cassazione. Tale orientamento chiarisce che prevedere un'imposizione perpetua di destinazione a una residenza per il portiere, successivamente alla formazione del condominio, non rientra nella categoria delle obbligazioni (propter rem) a causa della mancanza del requisito di tipicità. Non esiste, infatti, una normativa che preveda l'obbligo tipico di concedere un uso perpetuo di un bene immobile.

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