Le tubature del vicino non possono essere rimosse in caso di servitù apparente

Secondo la Cassazione, la servitù per "destinazione del padre di famiglia" è riconosciuta in quanto le tubature scoperte dal ricorrente durante i lavori di ristrutturazione, sebbene non visibili costantemente dal fondo servente, devono essere considerate opere apparenti.

Le tubature del vicino non possono essere rimosse in caso di servitù apparente

La vicenda che ha dato origine al caso in questione coinvolge il proprietario di un appartamento che chiedeva la rimozione di tubature di scarico e di una botola di ispezione appartenente all'appartamento della vicina. Quest'ultima, invece, chiedeva il riconoscimento di un diritto di servitù, nato per "destinazione del padre di famiglia", per mantenere le strutture dove erano posizionate.

Inizialmente, il Tribunale accoglieva la richiesta della donna, una decisione confermata anche in appello. Di conseguenza, l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione contestando l'errata interpretazione degli articoli 1061 e 1062 del codice civile, sostenendo che le strutture non erano visibili dalla sua abitazione e non erano presenti al momento della separazione delle due proprietà.

Tuttavia, la Cassazione ha respinto la sua contestazione. Secondo i giudici, in base agli articoli citati, le opere necessarie all'esercizio della servitù devono essere visibili, anche se solo occasionalmente, da qualsiasi punto del fondo servente facilmente osservabile dal proprietario. Non importa quindi se l'opera è visibile effettivamente né se il proprietario del fondo "servente" ha effettiva consapevolezza dell'esistenza dell'opera.

In sostanza, la presenza visibile delle opere, elemento imprescindibile per la costituzione della servitù per "destinazione del padre di famiglia", si riscontra nella "oggettiva e permanente presenza di strutture suscettibili di essere viste” (anche se ignorate nella pratica) che, per la loro struttura e consistenza, chiaramente indicano l'onere imposto su un fondo a beneficio dell'altro.

Quindi, secondo questi principi, una conduttura di acqua, pur essendo situata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce indubbiamente una struttura oggettivamente visibile.

In conclusione, la Corte ha stabilito che la visibilità delle opere era sufficiente per confermare la servitù, respingendo il ricorso del condomino e condannandolo al pagamento delle spese legali (Cas. n. 25493 del 24 settembre 2024).

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