L’incidenza del comportamento del danneggiato in caso di responsabilità da cose in custodia
La Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente della responsabilità congiunta del danneggiato nella causazione del danno

Il caso riguarda una richiesta di risarcimento danni da parte di un individuo per una caduta in una buca in una strada all'interno di un complesso edilizio costruito da un'impresa edile. I genitori del ricorrente, minorenne all'epoca dell'incidente, hanno citato in giudizio il responsabile del complesso edilizio, riconosciuto responsabile per l'incidente insieme alla vittima, con una quota dell'80%.
La Corte si trova ad esaminare la responsabilità congiunta del danneggiato nell'accadimento del danno. I giudici chiariscono che, per quanto riguarda la responsabilità per gli oggetti in custodia, il contributo causale del comportamento del danneggiato richiede che questi agisca in modo colposo, non necessariamente “in modo autonomo, eccezionale, imprevedibile o inevitabile”.
La Corte di Appello aveva erroneamente escluso che l'azione del danneggiato e di chi avrebbe dovuto vigilare e controllare potessero interrompere completamente il nesso causale tra il danno e l'oggetto custodito.
In base a tali considerazioni, la Corte Suprema ha stabilito che nel contesto dell'articolo 2051 del codice civile, per valutare il contributo causale o concausale del soggetto danneggiato nell'evento dannoso, è sufficiente che l'azione di quest'ultimo sia colposa, senza necessità di presentarsi come autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (Cas. n. 26895 del 16 ottobre 2024).