Lui si sposa ma non vuole figli e lei non ne è consapevole: matrimonio nullo solo per la Chiesa

La volontà di non avere figli, espressa solo dall’uomo, non era stata condivisa dalla moglie, né può ritenersi a lei nota. Evidente, quindi, la contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica, che ha pronunciato la nullità del matrimonio per riserva mentale di un solo coniuge sulla futura procreabilità

Lui si sposa ma non vuole figli e lei non ne è consapevole: matrimonio nullo solo per la Chiesa

Se lui ha deciso di sposarsi pur non volendo figli e non ha comunicato questa sua remora alla futura moglie, allora è impossibile che i giudici italiani riconoscano la nullità, sancita in ambito ecclesiastico, del matrimonio religioso. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza 23311 del 29 agosto 2024 della Cassazione), i quali precisano che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso, a fronte della esclusione, da parte di un coniuge, di uno dei bona matrimonii quale è quello relativo alla prole, e cioè per ragioni diverse dalle cause di invalidità del matrimonio civile italiano, non impedisce il riconoscimento dell’esecutività della sentenza ecclesiastica. A patto, però, che se quella esclusione, ancorché unilaterale, risulti portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, quest’ultimo ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave. Ove tali condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico di tutela della buonafede e dell’affidamento incolpevole del coniuge ignaro. Difatti, non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che accerti l’esclusione di alcuno dei bona matrimonii da parte di uno dei coniugi, qualora tale volontà sia rimasta a livello di riserva mentale e risulti la mancanza del consenso o, quanto meno, la presa d’atto dell’altro coniuge. Analizzando i dettagli del contenzioso, i giudici, preso atto della nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, evidenziano il contrasto con l’ordine pubblico italiano, contrasto derivante dalla esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, della volontà di procreare, esclusione ritenuta, per inciso, abbastanza singolare anche in capo all’uomo, atteso che dall’unione della coppia erano da poco nate due bambine. Peraltro, la volontà di non avere figli, espressa, come detto, solo dal marito, non era stata condivisa dalla moglie, né può ritenersi a lei nota. Evidente, quindi, la contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica, che ha pronunciato la nullità del matrimonio per riserva mentale di un solo coniuge sulla futura procreabilità.

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