Multata la società che impone un supplemento di prezzo collegato allo strumento di pagamento

Evidente la violazione compiuta alla luce dei punti fermi fissati dal Codice del consumo

Multata la società che impone un supplemento di prezzo collegato allo strumento di pagamento

Ennesimo caso di abuso a carico dei consumatori nelle vendite on line. A portarlo alla luce è l’Antitrust, con una multa di 40mila euro (provvedimento del 29 ottobre 2024 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato) ad una società operativa nella vendita online di accessori, macchine utensili e parti speciali per auto e ritenuta colpevole di aver imposto ai clienti un supplemento di prezzo – cosiddetto “surcharge” – direttamente correlato all’utilizzo dello strumento di pagamento prescelto, in palese contrasto con quanto previsto dal Codice del consumo. Nello specifico, secondo quanto appurato dall’Antitrust, la società ha applicato maggiorazioni di prezzo, a titolo di spese di commissione, pari a 3 euro per i pagamenti con carta di credito o carta di debito e pari a 8 euro per quelli attraverso ‘PayPal’ in relazione agli acquisti effettuati su un sito web dedicato alla vendita di accessori e ricambi per fuoristrada. Inequivocabili i numeri relativi al periodo 2021-2023: in quell’arco temporale sono state effettuate dai consumatori migliaia di transazioni, e moltissime sono state pagate con carta di credito o di debito o con Paypal, e il totale delle commissioni incassate dalla società è stato pari ad una cifra compresa tra 5mila e 50mila euro, al netto dell’IVA. Ci si trova di fronte, secondo l’Antitrust, ad una condotta che integra una palese violazione del Codice del consumo, che espressamente vieta ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti. E tale divieto prescinde dalla natura e dalla qualifica formale del sovrapprezzo richiesto dal venditore, essendo vietata qualunque differenziazione del prezzo del bene (o del servizio) in funzione della scelta del consumatore tra i diversi strumenti di pagamento disponibili. In questo quadro, poi, la circostanza che la società abbia incaricato un terzo soggetto per la realizzazione del sito e per la verifica della conformità alla normativa vigente dei suoi contenuti non la solleva dalla responsabilità per la condotta contestata che, sotto questo profilo, permane a titolo di culpa in eligendo del curatore del sito. Infine, la contrarietà della condotta contestata alla prescrizione del Codice del consumo non può neppure essere superata dal preteso intento della società di rendere trasparente al consumatore il fatto che il costo aggiuntivo addebitatogli è il mero ribaltamento dei costi che ha sopportato per rendergli disponibile il mezzo di pagamento prescelto, posto che il divieto è assoluto.

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