Non valido l’avviso comunicato tramite WhatsApp
La norma individua le forme attraverso le quali l’avviso di convocazione assembleare deve essere portato a conoscenza dei condòmini, ossia raccomandata, ‘pec’, consegna a mani e fax, e detto elenco deve considerarsi tassativo

Va esclusa la validità dell’avviso di convocazione assembleare comunicato via ‘WhatsApp’. E ciò anche se la riunione è autoconvocata dai condòmini stessi per la nomina del nuovo amministratore. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza dell’8 ottobre 2024 del Tribunale di Avellino), i quali aggiungono poi che la norma individua le forme attraverso le quali l’avviso di convocazione assembleare deve essere portato a conoscenza dei condòmini, ossia raccomandata, ‘pec’, consegna a mani e fax, e che detto elenco deve considerarsi tassativo. A dare il ‘la’ al contenzioso ha provveduto, nel caso specifico, un condòmino, impugnando una deliberazione condominiale e sostenendo di non essere stato convocato all’assemblea straordinaria in cui la medesima delibera era stata assunta. Allo stesso tempo, il condòmino asseriva di non aver mai ricevuto il relativo avviso di convocazione e che, quindi, l’assemblea si era tenuta illegittimamente, in mancanza di regolare convocazione di tutti gli aventi diritto. Di parere opposto, ovviamente, il condominio, il quale deduceva che i condòmini dello stabile avevano proceduto legittimamente all’autoconvocazione dell’assemblea condominiale per la nomina del nuovo amministratore, avvalendosi del modulo predisposto e consegnato a uno di loro dall’amministratore dimissionario. Nello specifico, veniva rilevato che uno dei condòmini, dopo aver ricevuto dall’amministratore dimissionario l’avviso per la convocazione assembleare, aveva provveduto a inoltrarlo a tutti gli altri condòmini a mezzo dell’applicativo di messaggistica ‘WhatsApp’. In sostanza, secondo il condominio, l’avviso di convocazione assembleare era stato regolarmente comunicato a tutti i condòmini. Per i giudici è necessario richiamare la norma per fare chiarezza. Innanzitutto, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve essere notificato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La finalità dell’avviso è, ovviamente, quella di informare i condòmini sul luogo, la data e l’ora dell’incontro convocato dall’amministratore per discutere gli argomenti all’ordine del giorno, e ciò per consentire loro di partecipare consapevolmente e informati alla riunione, in modo da poter essere preparati adeguatamente per discutere le varie questioni. Per quanto concerne la modalità di trasmissione dell’avviso, esso deve essere comunicato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. E tale elenco è tassativo e non si può estendere ad altre forme non previste dalla legge. Per completare il quadro, infine, bisogna tenere presente, secondo i giudici, che le comunicazioni via ‘WhatsApp’ sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria, non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell’assemblea condominiale. Perciò, nella vicenda in esame è mancata la prova della rituale convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto le comunicazioni intervenute tra i condòmini con l’applicativo di messaggistica ‘WhatsApp’ sono da considerarsi inidonee a determinare la regolare convocazione dell’assemblea.