Pagamento al creditore apparente nell'ipotesi di conflitto tra più creditori

L'articolo 1189 del codice civile non trova applicazione quando il debitore si trova di fronte a richieste contrastanti da parte di diversi potenziali creditori prima del pagamento. La norma si propone di proteggere esclusivamente il debitore che paga il creditore chiaramente identificato come tale.

Pagamento al creditore apparente nell'ipotesi di conflitto tra più creditori

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, si è espressa sulla legittimità di una decisione della Corte di Appello di Milano. La vicenda riguardava il decesso di un sacerdote, titolare di un'assicurazione sulla vita, il cui beneficiario designato, una perpetua, era deceduto prima dello stesso.

Gli eredi della perpetua hanno portato in tribunale la Compagnia assicurativa chiedendo di essere pagati al posto della beneficiaria deceduta. La società ha, a sua volta, coinvolto in giudizio la sorella del titolare dell'assicurazione, sostenendo di aver effettuato il pagamento a lei in quanto erede del sacerdote. La sorella ha contestato la validità del contratto assicurativo.

Davanti ai giudici di merito, la richiesta degli eredi della perpetua è stata respinta, ma la Corte di Cassazione ha annullato la decisione di appello e rimandato il caso per un nuovo esame. Il Tribunale di Milano, in questa nuova fase, ha dato ragione agli eredi, riconoscendo loro il diritto al beneficio. Tuttavia, il Tribunale ha considerato il pagamento già effettuato dalla Compagnia assicurativa alla sorella del sacerdote come un atto liberatorio, trattandola come un creditore apparente secondo l'articolo 1189 del codice civile.

Gli eredi della beneficiaria hanno presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado, contestata sia dalla Compagnia assicurativa che dagli eredi della sorella, scomparsa nel frattempo. I ricorrenti hanno argomentato che non erano soddisfatti i requisiti per invocare l'articolo 1189 del codice civile perché molte circostanze non erano state considerate dai tribunali, dimostrando l'esistenza di più creditori per il premio assicurativo. Inoltre, hanno sostenuto che la Compagnia non aveva operato con la dovuta diligenza nell'identificare il vero creditore.

La Suprema Corte ha accolto tali obiezioni, ritenendo che la Corte di Milano non aveva tenuto conto delle numerose circostanze che generavano incertezza sul vero detentore del credito. È stato stabilito che al di fuori della sfera giudiziaria civile, non si può disconoscere una firma senza un'indagine obiettiva. Inoltre, la Corte ha rilevato una netta polemica sull'autenticità delle firme del sacerdote e sul legale beneficiario del premio, sostenendo che, in presenza di conflitti simili, sia l'articolo 687 del codice di procedura civile ad essere applicabile anziché l'articolo 1189 del codice civile.

La Corte ha evidenziato infine che un debitore che paga senza certezza sull'effettivo beneficiario rischia un pagamento non esente da oneri e non può invocare la protezione prevista dall'articolo 1189 del codice civile in mancanza di buona fede soggettiva.

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