Possibile chiudere il rapporto di locazione anche se il bene immobile è di interesse storico
Il vincolo non si traduce, per il proprietario, nel divieto di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto nell’obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo del vincolo

Il vincolo artistico-culturale sull’immobile in locazione non può impedire l’azione del proprietario mirata a mettere alla porta il conduttore. Questo il paletto fissato dai giudici della Cassazione (sentenza 19350 del 15 luglio 2024), chiamati a prendere in esame il complicato contenzioso relativo ad un noto e storico locale di Roma. Già i giudici di merito avevano ritenuto prive di fondamento le obiezioni sollevate dalla società che ha avuto sino a qualche anno fa la gestione del locale, obiezioni mirate a contestare il diritto della proprietaria dell’immobile a chiudere il rapporto di locale.
Nello specifico, sia in Tribunale che in Corte d’appello si è chiarito che l’esistenza del vincolo sul bene immobile, da ritenere esteso anche all’attività in esso esercitata, opera sulla destinazione d’uso del bene medesimo, ma non esclude l’interesse ad agire, in capo al proprietario, per ottenerne il rilascio alla data di scadenza della locazione. Ciò perché il vincolo non tocca l’efficacia della disdetta e si esaurisce in limitazioni alla facoltà di utilizzazione del proprietario, senza interferenza sul rapporto privatistico di locazione.
Non sussiste, pertanto, il preteso diritto di proprietà della società conduttrice, quanto piuttosto il vincolo relativo anche alla licenza di esercizio, tale da rendere immodificabile la destinazione commerciale, con conseguente sacrificio del proprietario. Diversamente argomentando, del resto, si determinerebbe un’arbitraria proroga con effetti permanenti del rapporto di locazione. Sulla stessa linea di pensiero anche i giudici di Cassazione, i quali mettono nero su bianco un principio chiarissimo: qualora un bene immobile, per il quale sia stato stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, risulti classificato quale bene di interesse particolarmente importante, determinandosi in tal modo un vincolo artistico e culturale non soltanto sull’immobile, ma anche su arredi, decorazioni, cimeli storici e relativa licenza di esercizio, la sussistenza di tale vincolo non si traduce, per il proprietario, nel divieto di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto nell’obbligo di garantire la continuità della destinazione del bene nei termini indicati dal provvedimento istitutivo del vincolo.