Progetto accessibile se il privato ha necessità di cautelarsi contro un potenziale pericolo

Fondamentale allegare e documentare la propria legittimazione sottesa al diritto di accesso, prospettandola nel pregiudizio che si potrebbe subire

Progetto accessibile se il privato ha necessità di cautelarsi contro un potenziale pericolo

Il diritto alla riservatezza commerciale riconosciuto alla ditta che partecipa ad una gara per un appalto pubblico può finire in secondo piano se il privato mette sul tavolo un potenziale pericolo connesso alla realizzazione dell’opera. Ciò significa che il privato può ottenere l’accesso al progetto presentato dalla ditta. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza 8884 del 6 novembre 2024 del Consiglio di Stato), i quali hanno dato ragione al titolare di un’impresa agricola che svolge la sua attività in un’area contigua a quella interessata da un opera pubblica idraulica (per la precisione, la realizzazione di un vasca di laminazione) e che adduce la possibilità che l’intervento aumenti il rischio di allagamento delle aree circostanti. Per i giudici non ci sono dubbi: l’imprenditore agricolo ha diritto ad accedere al progetto presentato dalla ditta appaltatrice dell’opera in sede di gara. Ciò perché l’accesso difensivo dell’imprenditore agricolo prevale sulla riservatezza commerciale dell’appaltatore. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici ribadiscono un punto fondamentale: tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli per cui è vietata l’ostensione o ne è previsto il differimento. Il conseguente corollario è che tutti i documenti amministrativi sono accessibili in ragione di tale loro qualità oggettiva. La norma riconosce poi l’accesso cosiddetto difensivo, stabilendo che deve essere garantito ad un soggetto l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria curare o per difendere i propri interessi giuridici. Di conseguenza, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, esistono due fattispecie particolari, cioè l’accesso cosiddetto difensivo e l’accesso partecipativo, che danno vita a due logiche interpretative differenti cui è preposto l’esercizio del potere amministrativo, secondo regole procedimentali nettamente differenziate. Nello specifico, la logica difensiva è costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere, che grava sulla parte interessata, di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi. In quest’ottica, l’esercizio del diritto di accesso difensivo non necessita dell’attualità della pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice) anche se, certamente, essa può costituire un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante all’istanza di accesso. Tornando alla vicenda presa in esame, l’imprenditore agricolo ha esercitato legittimamente, secondo i giudici, nei confronti della Regione Lazio il diritto di accesso documentale (difensivo) , in ordine all’intervento programmato dalla Regione che prevede la costruzione, essenzialmente mediante argini in terra, di una vasca di laminazione, avente funzione, in situazioni di piena idraulica, di immagazzinare acqua a protezione delle aree poste di valle. Tale invaso potrebbe aumentare la situazione di rischio delle aree circostanti, tra cui quelle di pertinenza dell’imprenditore agricolo, sia come aumento del tirante idraulico sia soprattutto per la frequenza degli eventi di allagamento delle stesse. Ebbene, l’imprenditore agricolo ha sufficientemente allegato e documentato la propria legittimazione sottesa al diritto di accesso, prospettandola nella vicinitas alle opere realizzande e nel pregiudizio che da queste ne potrebbe derivare alla propria limitrofa attività agricola in ragione del contenimento delle acque in vasca.

news più recenti

Mostra di più...