Proroga al 1° gennaio 2025 per l'ottenimento del CIN in caso di affitti brevi
Con nota del 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha esteso al 1° gennaio 2025 la scadenza per l'obbligo imposto ai proprietari di strutture ricettive di ottenere un Codice Identificativo Nazionale

Il Decreto Anticipi ha introdotto nuovi requisiti per i gestori di strutture turistiche, sia alberghiere che extralberghiere, e unità immobiliari utilizzate per locazioni turistiche o brevi soggiorni. Per continuare o avviare le attività ricettive destinate ai turisti, è essenziale conformarsi a tali regole, che prevedono l'obbligo di possedere un Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Le nuove norme sarebbero dovute entrare in vigore il 2 novembre 2024, ma il Ministero per il Turismo ha esteso il termine al 1° gennaio 2025 per permettere agli operatori di prepararsi adeguatamente. Nel 2019, le Regioni avevano cominciato a rilasciare il cosiddetto CIR ai gestori delle strutture ricettive previa specifica richiesta attraverso una banca dati regionale. Ora, oltre al CIR, è richiesto anche il possesso del CIN, che non sopprime il CIR; anzi, quest'ultimo è un requisito preliminare per ottenere il CIN, a meno di specifiche disposizioni locali diverse.
Per ottenere il CIN, il locatore o il titolare della struttura deve presentare una richiesta telematica al Ministero del Turismo, corredata da una dichiarazione sostitutiva che attesti i dettagli catastali dell'unità immobiliare e la conformità agli standard di sicurezza degli impianti urbanistici in vigore. Si evidenzia che il CIN è specifico per ogni unità immobiliare, anche se l'individuo possiede più immobili.
I proprietari devono rispettare scadenze specifiche per la richiesta del CIN. Dopo aver ottenuto il CIR entro il 1° gennaio 2025, è necessario richiedere il CIN entro quella data. Nel caso in cui il CIR sia stato ottenuto dopo il 2 novembre 2024, la richiesta del CIN dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla concessione del CIR. Inoltre, è obbligatorio esporre il CIN all'esterno dell'immobile in locazione e in tutti gli annunci, sia cartacei che online.
Le strutture destinate alla locazione turistica devono essere equipaggiate con dispositivi di sicurezza come rilevatori di gas e monossido di carbonio, nel rispetto delle norme ministeriali e regionali. La non conformità alle regole può comportare multe salate e la rimozione degli annunci irregolari.
Per condurre attività di locazione in forma imprenditoriale, è essenziale presentare una SCIA al comune competente, con la documentazione necessaria (Ministero del Turismo, nota del 22 ottobre 2024).