Ragazzo morto folgorato: Comune chiamato al risarcimento danni.

La Cassazione si esprime sulla questione di un ragazzo morto folgorato su un lampione cui si era appoggiato per andare a recuperare il pallone da calcio. In tal caso si pone non solo il problema della responsabilità penale, ma anche civile ex art. 2051 c.c. e comunque risarcitoria da ripartire tra diversi responsabili (Comune/direttore dell’ufficio tecnico; direttore dei lavori della ditta esecutrice dell’impianto; ditta incaricata della manutenzione).

Ragazzo morto folgorato: Comune chiamato al risarcimento danni.

Dopo la morte per folgorazione di un ragazzo, avvenuta mentre si appoggiava a un lampione per recuperare un pallone da calcio durante una partita, sono stati avviati diversi procedimenti penali per omicidio colposo e un processo civile contro il Comune.

Sul fronte penale, il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune e il direttore dei lavori titolare della ditta esecutrice dell'impianto di illuminazione sono stati assolti, mentre il procedimento contro la ditta addetta alla manutenzione degli impianti siti sul territorio comunale si concludeva con una condanna per omicidio colposo.

Sul fronte civile, invece, il Tribunale ha inizialmente respinto la richiesta di risarcimento, accolta, poi, in secondo grado dalla Corte di Appello che ha condannato il Comune.

La questione principale, affrontata con la pronuncia in analisi, riguarda la responsabilità del Comune per danno cagionato da cosa in sua custodia, anche in relazione all’eventuale giudicato penale di assoluzione. Invero, la sentenza penale di assoluzione non preclude la responsabilità civile del custode che per essere scagionato dovrebbe dar prova di una causa fuori dal suo possibile controllo.

Si tratta, infatti, di una responsabilità pressoché oggettiva per cui, salvo rari casi eccezionali ed imprevedibili, è sempre il Comune a rispondere di eventuali danni provocati dall’oggetto posto sotto la sua custodia e non i singoli soggetti anche nelle ipotesi di colpa o negligenza.

In particolare, nel caso di specie è stato provato che la morte è avvenuta per folgorazione e che i lampioni non erano in sicurezza o recintati, motivo per cui la Cassazione è consolidata nell’affermazione della responsabilità della PA.

Secondo la Corte, infatti, se il danno dipende dalla cosa in custodia, come risultante all'esito dei lavori ed una volta questi cessati da tempo sufficiente a consentire un nuovo intervento o adeguamento da parte del custode, non rileva la circostanza che le condizioni dell'impianto potessero essere ricondotte all'esecutore dei lavori dinanzi al fatto che ormai quelle erano consolidate e delle stesse tornava a rispondere il Comune (ossia il custode).

In conclusione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Comune è custode dell'immobile e dei suoi impianti fissi e in quanto tale è oggettivamente responsabile di eventuali danni a terzi sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla diligenza nel sorvegliare il bene.

news più recenti

Mostra di più...