Responsabilità medica: valide le clausole claims made?
In un caso di responsabilità medica, riguardo alla clausola claims made, la Cassazione ha chiarito che «non v’è spazio per una verifica di compatibilità con il disposto dell’art. 2965 c.c.»

La Terza Sezione Civile della Cassazione ha enunciato il principio secondo cui la clausola "claims made" non costituisce una decadenza convenzionale ai sensi dell'articolo 2965 del codice civile, in quanto la perdita del diritto dipende dalla scelta di un terzo. Questo tipo di clausola concorre all'identificazione del rischio assicurato, rientrando pertanto nel modello dell'assicurazione della responsabilità civile.
Il caso esaminato riguardava un'azione per malpractice medica contro un'Azienda Unità Sanitaria Locale, coinvolgendo cinque compagnie assicuratrici. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria dell'attore, ritenendo valida la clausola "claims made" che richiedeva la presentazione della richiesta di risarcimento durante la validità del contratto, cosa non avvenuta.
La convenuta aveva presentato ricorso in appello contestando la condanna e il rigetto delle richieste di manleva. La Corte d'appello ha confermato la condanna risarcitoria, riducendo però l'importo del danno. Inoltre, ha condannato due compagnie assicurative al pagamento dell'indennizzo, dichiarando la nullità delle clausole che legavano l'operatività della polizza alla denuncia del danno da parte di terzi durante il rapporto contrattuale.
I ricorsi presentati dalla convenuta e dalle compagnie assicurative hanno contestato la decisione della Corte d'appello sulla nullità delle clausole "claims made" nei contratti con l'AULSS, sostenendo la violazione di vari articoli del codice civile.
La Cassazione ha evidenziato che la clausola "claims made" non è nulla in quanto fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo, in linea con la struttura contrattuale delle assicurazioni contro i danni. La clausola del contratto è, pertanto, legittima, legando l'attivazione dell'indennizzo alla richiesta di risarcimento del terzo, un evento futuro e imprevisto.
La sentenza è stata, dunque, annullata con rinvio alla Corte d'appello per ulteriori valutazioni sul rapporto tra l'AULSS e le compagnie assicurative coinvolte nel caso.