Responsabilità per danni da buca stradale: il danneggiato non deve provare l’assenza di colpa

In caso di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente la derivazione del danno dalla cosa e la sua detenzione da parte del presunto responsabile.

Responsabilità per danni da buca stradale: il danneggiato non deve provare l’assenza di colpa

La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza riguardante la responsabilità per danni da cose in custodia. Essa afferma che il soggetto danneggiato deve solamente dimostrare che il danno derivi dalla cosa in questione (come la buca sulla strada) e che la stessa fosse sotto la custodia del presunto responsabile (come il Comune), senza la necessità di provare l'assenza di colpa nella sua interazione con essa. È un errore addebitare al danneggiato l'onere di provare la prudenza nel gestire la cosa custodita, poiché non è un elemento essenziale.

Il caso si riferisce a un incidente in cui un uomo in moto è deceduto dopo aver perso il controllo su una strada cittadina a causa di una buca nel manto stradale. I familiari della vittima hanno agito legalmente per ottenere il risarcimento per la morte del loro congiunto. Tuttavia, le corti di primo e secondo grado hanno respinto la richiesta sostenendo che l'incidente era avvenuto a causa di un comportamento imprudente del conducente, il quale non rispettava i limiti di velocità e le norme di sicurezza.

In sintesi, le corti ritenevano che il comportamento imprudente del conducente fosse la causa esclusiva dell'incidente, interrompendo il collegamento tra la cosa in custodia e il danno. La condotta imprudente era considerata come la causa principale dell'incidente, poiché non era stata dimostrata la diligenza del conducente e mancava la prova che avesse rispettato le regole di prudenza.

La Corte Suprema collega la responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.) alle lesioni causate da beni demaniali, come nel caso di una buca stradale. È importante sottolineare che non c'è una correlazione diretta tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario. La responsabilità è oggettiva, indipendentemente dalla dimostrazione della colpa da parte del custode, poiché un custode negligente è paragonato a uno perito se la cosa causa danni a terzi.

Per quanto riguarda la prova in questi casi, una volta che il danneggiato dimostra il legame causale tra la cosa e il danno, spetta al custode fornire la prova liberatoria riguardante l'accadimento di un caso fortuito che interrompe la serie causale. La responsabilità del custode non dipende dalla dimostrazione della sua colpa, ma dall'esistenza del caso fortuito che esclude l'attribuzione del danno alla res in custodia.

La Suprema Corte, prendendo in considerazione i fatti, rileva che l'errore della sentenza precedente era nell'imputare ai ricorrenti l'onere di provare la diligenza e prudenza, compito che spettava al custode. Inoltre, non è stato considerato come caso fortuito il forte vento e non sono stati forniti elementi validi a prova di colpa da parte del danneggiato nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, la sentenza è stata cassata e rimandata alla corte d'appello con il chiarimento che, per la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile, il danneggiato deve dimostrare solo la derivazione del danno dalla cosa e la sua custodia da parte del soggetto responsabile, escludendo la necessità di provare la sua assenza di colpa nel rapporto con essa (Cas. n. 18518/2024).

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