Responsabilità sanitaria: la Cassazione sulla liquidazione del danno biologico e premorienza
La Cassazione torna a pronunciarsi sulla liquidazione del danno biologico nel caso in cui il danneggiato muoia durante il processo, per causa non ricollegabile all’evento dannoso

Nel caso preso in esame, Tizio si presenta al pronto soccorso per una sincope, ma viene dimesso. Durante una visita successiva, perde conoscenza nuovamente e, dopo essere stato di nuovo dimesso, cade su una scala mobile interna all'uscita della clinica, riportando gravi lesioni al rachide cervicale che lo rendono invalido al 90%. Rimane immobilizzato a letto per otto anni fino al decesso.
In seguito alla tragedia, Tizio intenta un'azione legale contro la struttura ospedaliera e i medici per ricevere un risarcimento del danno, ma purtroppo muore durante il processo. L'azione legale viene quindi portata avanti dall'erede o dalla moglie del defunto.
La Corte Suprema ha esaminato diverse questioni cruciali riguardanti il caso:
1) Come calcolare il risarcimento del danno biologico in caso di morte del danneggiato: basandosi sulla durata prevista della vita o sull'effettivo periodo vissuto?
2) Il danno da invalidità temporanea è compreso nel risarcimento del danno biologico con premorienza?
3) Il danno morale soggettivo costituisce una duplicazione del risarcimento?
4) Come dimostrare il rimborso delle spese mediche future e in caso di premorienza?
La Corte di Cassazione ha chiarito che il risarcimento del danno biologico, in caso di morte del danneggiato, deve essere calcolato proporzionalmente alla durata effettiva della vita vissuta e non sulla base di stime statistiche o tabellari. Inoltre, il danno da invalidità temporanea deve essere liquidato separatamente dal danno per premorienza.
Il danno morale soggettivo è ritenuto una voce di danno autonoma e non rappresenta una duplicazione del risarcimento del danno biologico. Deve essere valutato e liquidato separatamente, senza essere considerato una duplicazione illecita del danno biologico.
Per quanto riguarda il rimborso delle spese mediche future, poi, queste devono essere provate tramite preventivi o stime effettuate da un consulente tecnico d'ufficio al momento della domanda, anche in caso di premorienza del danneggiato.
In caso di morte del danneggiato durante il processo, l'erede subentrante non è tenuto a fornire ulteriori prove se il danneggiato aveva già dimostrato l'esigenza e il costo delle spese mediche future necessarie in precedenza. La regola probatoria rimane la stessa al momento della domanda, e l'erede non deve fornire una prova diversa se il dante causa ha già dimostrato quanto necessario.