Ritenuta al 25 per cento sul premio erogato dall’ateneo allo studente meritevole del master

I premi, non essendo stati elargiti al fine di sostenere una attività di studio o di formazione, non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, e quindi sono riconducibili ai redditi diversi, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli

Ritenuta al 25 per cento sul premio erogato dall’ateneo allo studente meritevole del master

Ritenuta, a titolo d’imposta, nella misura del 25 per cento per il ‘premio’ erogato da un ateneo agli studenti che, dopo il conseguimento del titolo di un master di secondo livello, sono risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate (risposta numero 184 del 2024) ad una studentessa che, una volta conseguito un master universitario di secondo livello, si è vista riconoscere un premio, come per altri corsisti considerati più meritevoli in base alla valutazione della prova finale e delle prove intermedie, premio assoggettato ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (IRPEF), pari al 25 per cento. Quale il regime fiscale applicabile al premio da lei conseguito, ha domandato la studentessa? Per rispondere a tale dubbio, l’Agenzia delle Entrate osserva che secondo quanto stabilito nell’avviso di selezione e nel relativo allegato, i premi sono stati attribuiti agli allievi regolarmente iscritti al master risultati nelle prime posizioni della graduatoria di fine corso, tenendo conto per prima cosa del voto finale conseguito dopo la discussione finale, e, a parità di voto, la graduatoria è stata redatta sulla base dei risultati ottenuti nelle prove intermedie. In sostanza, i premi, attribuiti dopo il conseguimento del titolo del master agli studenti con le valutazioni finali più alte, non risultano quindi finalizzati alla frequenza del corso. Difatti, essi perseguono la finalità di premiare e valorizzare gli studenti risultati più meritevoli dopo la conclusione del percorso formativo. Pertanto, i premi, non essendo stati elargiti al fine di sostenere una attività di studio o di formazione, non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, e quindi sono riconducibili ai redditi diversi, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva, invece, la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro (quali, ad esempio, tesi, opera progettuale, elaborato) oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall’avviso di selezione, ossia, nel caso specifico, sostanzialmente il voto finale del master. Di conseguenza, alle somme che l’Università ha erogato a titolo di premio alla studentessa deve applicarsi la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 25 per cento.

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