Tutelare i diritti alla riservatezza delle persone guarite da patologiche oncologiche

Vietato a banche, assicurazioni e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale, sia durante il rapporto lavorativo) richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

Tutelare i diritti alla riservatezza delle persone guarite da patologiche oncologiche

Tutelare i diritti delle persone guarite da malattie oncologiche e prevenire possibili discriminazioni nei loro confronti. Questi gli obiettivi fissati dal Garante per la privacy con un vademecum sul diritto all’oblio oncologico (documento del 9 agosto 2024). Oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge numero 193 del 2023), il Garante dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro (pubblici e privati) e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa. Il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato proprio al Garante per la privacy, il quale, in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati, potrà infliggere sanzioni ad hoc. Col documento viene anche chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale, sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia). La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età. E tale regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

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