Un condomino può eccepire l’omessa convocazione di un altro condomino?
Il codice civile richiede la preventiva convocazione dell’assemblea condominiale, a pena di annullabilità del successivo verbale. Ma se uno dei condomini non riceve una regolare convocazione, anche gli altri possono impugnare il verbale?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3189 del 20 marzo 2024.
Una condomina aveva infatti impugnato una delibera assembleare del 2018 affermando che l’assemblea era stata convocata senza avvisare un’altra condomina. Sulla base di questa circostanza, affermava che la delibera doveva essere annullata.
Secondo il codice civile, e in particolare secondo l’art. 66 disp. att. c.c., «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa». In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei condomini dissenzienti o assenti. Nello specifico, il condomino assente ha 30 giorni per impugnare la delibera, decorrenti dalla data di comunicazione della stessa.
La legge non prevede quindi la possibilità per un condomino di eccepire davanti al giudice la mancata convocazione di un altro condomino. In tal caso, infatti, la condomina non ha una posizione qualificata per sollevare tale vizio.
Per questo motivo, il Tribunale milanese ha rigettato l’impugnazione e la delibera resta valida.