Utilizzo di avanzi di gestione per un fondo cassa condominiale: consentito per le spese ordinarie?
Legittima la delibera che permette di costituire il fondo anche se non è all’ordine del giorno, a condizione che sia prevista l’approvazione del rendiconto

Alcuni condomini impugnano una delibera che prevede l'impiego di un avanzo di cassa invece del riaccredito o dello scomputo tramite la compensazione con le quote dovute. L'assemblea ha chiesto se possa costituire un fondo cassa per le spese ordinarie utilizzando un avanzo di gestione.
La Corte di Cassazione risponde in modo positivo. È nell'ambito del potere discrezionale dell'assemblea, non sindacabile dal giudice, creare un fondo cassa per le spese ordinarie. L'assenza di menzione esplicita dell'istituzione del fondo nell'ordine del giorno non impatta sulla validità della delibera a condizione che sia prevista l'approvazione del rendiconto. Anche se si verifica un avanzo di gestione, non è obbligatorio riaccreditarlo ai condomini o scomputarlo tramite compensazione; l'assemblea può decidere di utilizzarlo per altre spese senza violare la gestione condominiale annuale.
La decisione enfatizza che l'amministratore non deve allegare i documenti di giustificazione delle spese, ma deve esibirli in risposta alla richiesta dei condomini. Secondo la Corte, è legittima la previsione di un fondo cassa alimentato tramite anticipazioni dei condomini o accantonamento delle entrate, senza violare la gestione condominiale annuale. L'obiettivo principale è garantire la disponibilità di liquidità per le spese necessarie senza vincoli di lungo termine. In conclusione, il ricorso dei condomini è respinto e sono condannati a pagare le spese legali e un contributo unificato aggiuntivo.