Valida la consegna al vecchio domicilio prima del trentesimo giorno da quello della variazione anagrafica del contribuente

Fondamentale il contemperamento tra il diritto del contribuente di conoscere effettivamente gli atti impositivi a lui notificati e il principio di buon andamento dell’amministrazione finanziaria che deve poter fare affidamento, entro un determinato periodo di tempo, sulle risultanze anagrafiche in suo possesso al fine di dare avvio ai procedimenti notificatori

Valida la consegna al vecchio domicilio prima del trentesimo giorno da quello della variazione anagrafica del contribuente

Se il contribuente ha effettuato la variazione del domicilio fiscale (cioè della residenza anagrafica), la notificazione dell’atto impositivo, prima del trentesimo giorno da quello dell’avvenuta variazione anagrafica, è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale. Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza 19238 del 12 luglio 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un contribuente. Quest’ultimo ha, nello specifico, posto in evidenza l’avvenuto trasferimento della sua residenza e il fatto che la notificazione al vecchio indirizzo si era perfezionata per compiuta giacenza, e ha poi osservato che egli, avendo trasferito il domicilio, non aveva avuto conoscenza della notificazione. Il fulcro dell’argomentazione del contribuente è che, in tema di notificazione di atti impositivi, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, eseguita al vecchio indirizzo nel tempo in cui era già efficace nei confronti dell’amministrazione la variazione anagrafica della residenza, renderebbe invalida la notifica. Per i giudici, però, tale visione non può essere condivisa. Su questo fronte viene difatti ribadito che, normativa alla mano, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, e viene poi aggiunto che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Poi, nel caso in cui il contribuente abbia variato il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica), la notificazione prima del trentesimo giorno da quello dell’avvenuta variazione anagrafica è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale. Si tratta, precisano i giudici, di una norma di favore dell’amministrazione alla quale è consentito, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente, spedire l’atto impositivo nel vecchio domicilio fiscale. Tale norma derogatoria è giustificata dalla complessità dell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria, che si trova a gestire rapporti con milioni di contribuenti, nonché dall’istituzionale ruolo di creditore che essa assume nei confronti dei contribuenti, sicché l’ordinamento intende evitare che, a ridosso della notificazione di un atto impositivo, essa sia costretta a procedere ad indagini anagrafiche per verificare l’attualità del domicilio fiscale del contribuente. Il legislatore, dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2003, ha ridotto, ai fini della validità delle notificazioni, a trenta giorni il differimento dell’efficacia della variazione anagrafica non risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Ne risulta, dunque, che il contemperamento tra il diritto del contribuente di conoscere effettivamente gli atti impositivi a lui notificati e il principio di buon andamento dell’amministrazione finanziaria che deve poter fare affidamento, entro un determinato periodo di tempo, sulle risultanze anagrafiche in suo possesso al fine di dare avvio ai procedimenti notificatori, deve avvenire ritenendo valida la notifica dell’atto impositivo il cui iter procedimentale sia iniziato, con la spedizione a mezzo posta, o comunque con la consegna al soggetto abilitato alla notificazione e incaricato della sua esecuzione, entro ventinove giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente.

news più recenti

Mostra di più...