Variazione IVA in caso di rinuncia al credito: la parola all’AdE

L'Agenzia delle entrate ha affrontato la questione delle note di credito, partendo dal caso di una società che desiderava rinunciare unilateralmente a un credito nei confronti di un'altra in fallimento. L'AdE ha chiarito che in base alla normativa vigente, la creditrice non può emettere una nota di variazione per recuperare l'IVA prima della conclusione naturale della procedura concorsuale, nonostante ciò possa essere in contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione

Variazione IVA in caso di rinuncia al credito: la parola all’AdE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento, tramite la risposta all'interpello n. 203 del 15 ottobre 2024, che si discosta dalla conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 35518/2023. Secondo l'Agenzia, l'interpretazione economica delle variazioni dell'imponibile e dell'imposta va privilegiata, anche se contrastante con l'approccio finanziario adottato dalla giurisprudenza comunitaria.

Nell'interpello esaminato, un'azienda desiderava rinunciare a un credito verso un cliente in fallimento per poter recuperare l'IVA in anticipo rispetto alla conclusione della procedura. Si chiedeva all'Agenzia se fosse possibile emettere una nota di variazione in diminuzione dell'IVA prima della definizione del piano di riparto, basandosi sull'analisi che la rinuncia al credito potesse assimilarsi alle situazioni di nullità, annullamento, revoca previste dalla normativa pre-modifica.

L'Agenzia, tuttavia, ha ritenuto che la rinuncia al credito non rientrasse in nessuna delle ipotesi previste, poiché, dal suo punto di vista, tale azione non comportava una modifica dell'operazione economica originaria né dell'ammontare imponibile. Secondo l'AdE, la variazione dell'IVA poteva avvenire solo all'esito infruttuoso della procedura concorsuale.

Al contrario, la Cassazione ha sostenuto che la rinuncia al credito poteva legittimare l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, considerandola analoga ai casi di risoluzione, revoca o annullamento di contratto. Per la Corte, la rinuncia al credito equivaleva a un cambiamento negli elementi utilizzati per determinare le detrazioni, permettendo la variazione dell'IVA.

In sintesi, mentre l'Agenzia delle Entrate si basa sull'aspetto contrattuale ed economico per vietare la variazione dell'IVA fino alla conclusione della procedura concorsuale, la Corte di Cassazione adotta un'interpretazione più favorevole alle esigenze finanziarie e sostanziali, consentendo la variazione in diminuzione in caso di rinuncia al credito. La posizione dell’AdE potrebbe richiedere una revisione, tenendo conto che la questione riguarda esclusivamente le procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021, data in cui è stata introdotta una nuova normativa.

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