Via libera alla canna fumaria che non deprezza l’immobile

Vittoria piena per proprietario e gestore di un ristorante. Confermato il diritto a mantenere la canna fumaria, fondamentale per il locale, sulla facciata del palazzo

Via libera alla canna fumaria che non deprezza l’immobile

Via libera all’installazione della canna fumaria – di un ristorante – sulla facciata del palazzo se essa non è idonea a deprezzare l’immobile né a deturparne il decoro architettonico, anche tenendo presente il contesto di riferimento. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza dell’8 ottobre 2024 della Corte di appello di Genova), chiamati a esaminare il contenzioso tra proprietario e gestore di un ristorante, da un lato, e gli inquilini del palazzo destinato ad ospitare la canna fumaria necessaria per l’attività quotidiana del ristorante. Per i giudici non ci sono dubbi e vanno respinte le obiezioni sollevate dai componenti del condominio: proprietario e gestore del ristorante hanno diritto ad installare e mantenere la canna fumaria esistente, in forza di apposita dichiarazione di inizio attività e relativa autorizzazione paesaggistica. Ciò anche perché la canna fumaria non è valutabile come idonea a procurare un pregiudizio economico al valore commerciale del palazzo, in quanto il valore commerciale degli immobili della zona deriva in massima parte non dagli attributi architettonici dei singoli edifici, ma dalle caratteristiche complessive del nucleo storico e, ancor di più, dalla vicinanza alla passeggiata sul lungomare. Escluso categoricamente, quindi, che l’installazione ed il mantenimento della canna fumaria possano deprezzare il palazzo. Inevitabile il richiamo al principio secondo cui, nel condominio degli edifici, al fine di valutare se un’innovazione abbia comportato lesione del decoro architettonico del fabbricato condominiale, occorre valutare non solo la turbativa in sé, ma anche se essa determini un deprezzamento dello stabile, essendo lecite quelle modifiche di carattere estetico che non cagionino un pregiudizio economicamente valutabile, accompagnandosi ad una utilità che compensi l’alterazione architettonica, la quale, però, non deve essere grave ed appariscente. In definitiva, per essere vietata, l’innovazione non solo deve mutare le originarie linee architettoniche dello stabile, ma deve riflettersi negativamente anche sull’insieme armonico del suo aspetto.

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