Via libera alla commercializzazione, da parte di un terzo, di un software che modifichi il contenuto di alcune variabili di una consolle per videogiochi
Non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva europea il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria RAM di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione

La direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per computer non consente al titolare di tale tutela di impedire la commercializzazione, da parte di un terzo, di un software che si limiti a modificare il contenuto di talune variabili inserite temporaneamente nella memoria RAM di una consolle per videogiochi. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza del 17 ottobre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra la ‘Sony’ e una società tedesca. Come noto, la ‘Sony’ commercializza la consolle ‘PlayStation’ per videogiochi e giochi per tale consolle. Fino al 2014, essa vendeva tra l’altro la consolle ‘PlayStationPortable’ nonché il videogioco ‘MotorStorm: Arctic Edge’. La ‘Sony’ ha convenuto in giudizio in Germania la società ‘Datel’, che distribuisce taluni software e un dispositivo che sono compatibili con tale ‘PlayStation’ e offrono all’utilizzatore opzioni di gioco non previste nell’attuale fase del videogioco da parte della ‘Sony’, che, perciò, ritiene che questi prodotti della ‘Datel’ abbiano l’effetto di modificare i software su cui si basa il suo videogioco e pertanto violino il suo diritto esclusivo di autorizzare modifiche di questo tipo. In sostanza, la ‘Sony’ ha chiesto di vietare alla ‘Datel’ la commercializzazione dei prodotti in questione e di vederla condannata al risarcimento del danno asseritamente subito. I giudici tedeschi hanno osservato che il software della ‘Datel’ è installato dall’utilizzatore sulla ‘PlayStation’ ed è eseguito contemporaneamente al software di gioco, e non modifica o non riproduce né il codice oggetto, né il codice sorgente, né la struttura interna e l’organizzazione del software della Sony, bensì si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi della ‘Sony’ nella memoria RAM della consolle, che sono utilizzate durante l’esecuzione del videogioco. Pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato. A fare chiarezza hanno provveduto i giudici comunitari, dichiarando che non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria RAM di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione, nei limiti in cui questo contenuto non consenta la riproduzione o la realizzazione di tale programma in una fase successiva. Infatti, la direttiva europea tutela soltanto la creazione intellettuale quale essa si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore. Per contro, la direttiva non tutela le funzionalità di tale programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, se questi ultimi non consentono una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva.